Carta del conducente
Ogni 28 giorni
L'azienda deve scaricare i dati registrati sulla carta del conducente al più tardi ogni 28 giorni (Reg. (UE) 581/2010, applicato anche in Italia).
Lista di controllo per le aziende in Italia
Quali scadenze valgono per lo scarico dei dati del tachigrafo, per quanto tempo vanno conservati e in quali casi si scarica prima – con le fonti ufficiali da consultare.

Scadenze di scarico e obblighi di conservazione non sono la stessa cosa – e l'obbligo di esibizione a bordo del veicolo è un'altra cosa ancora. Le indicazioni che seguono riassumono il quadro normativo applicato in Italia, aggiornato al 27 agosto 2026.
È un orientamento pratico, non una consulenza legale. Quale obbligo si applica nel singolo caso dipende dal veicolo, dal viaggio e dal lavoratore; fanno fede i testi normativi collegati e le indicazioni dell'autorità competente.
Carta del conducente
L'azienda deve scaricare i dati registrati sulla carta del conducente al più tardi ogni 28 giorni (Reg. (UE) 581/2010, applicato anche in Italia).
Memoria di massa
I dati della memoria di massa del tachigrafo vanno scaricati al più tardi ogni 90 giorni – e prima, quando circostanze particolari lo richiedono.
Conservazione
I dati scaricati vanno conservati per almeno 12 mesi dalla registrazione, in forma ordinata e inalterata (art. 33 Reg. (UE) 165/2014, art. 10 Reg. (CE) 561/2006, DM 31 marzo 2006).
Controllo su strada
Dal 31 dicembre 2024 il conducente deve poter esibire al controllo le registrazioni della giornata in corso e dei 56 giorni precedenti (Reg. (UE) 2020/1054).
Con lo scarico dei dati l'obbligo dell'azienda non è esaurito. Le registrazioni vanno conservate, esibite su richiesta e – è questo il vero scopo – analizzate, così che le infrazioni sui tempi di guida e di riposo vengano riconosciute e corrette. L'art. 10 del Reg. (CE) 561/2006 chiede all'azienda di organizzare, istruire e controllare: un archivio senza analisi non lo dimostra.

I 90 giorni sono la routine massima consentita – nessun motivo per aspettare quando i dati sono a rischio o il veicolo cambia proprietario.
Subito prima della vendita, della restituzione di un veicolo a noleggio o in leasing o del passaggio a un'altra azienda conviene mettere al sicuro i dati – dopo, l'accesso di solito è perso.
In caso di rimozione definitiva del tachigrafo e, per quanto tecnicamente possibile, appena si scopre un guasto, scaricare senza ritardo.
La memoria di massa sovrascrive le registrazioni più vecchie. Con veicoli molto utilizzati può servire un ritmo più corto, perché nessuna registrazione vada persa.

Tre punti che nella pratica vengono confusi con regolarità – e che rendono in fretta spiacevole un controllo in azienda.
Con il Pacchetto Mobilità (Reg. (UE) 2020/1054) i veicoli con massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate impiegati in trasporti internazionali o in cabotaggio devono montare il tachigrafo intelligente di seconda versione (G2V2) – e con lui arrivano gli obblighi di scarico dati.
Veicoli oltre 2,5 t e fino a 3,5 t che effettuano trasporto internazionale di merci per conto di terzi o cabotaggio – dal 1° luglio 2026.
I trasporti puramente nazionali e il trasporto in conto proprio, quando la guida non è l'attività principale del conducente, restano fuori dall'obbligo.
Se e in che misura l'obbligo si applica va chiarito sul testo vigente e con le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'autorità competente.
TachoAssist non sostituisce lettore di carte, chiave di scarico o scarico remoto, con cui nasce il file originale. È lo spazio di lavoro nel browser per tutto quello che viene dopo.
Importante: i risultati automatici supportano il lavoro di conformità e vanno valutati da una persona competente. TachoAssist non è una consulenza legale né una prova vincolante di conformità.

Fonti ufficiali
Le norme cambiano. Usa queste fonti primarie invece di un riassunto senza riferimenti.
Domande
Almeno ogni 28 giorni. Il Reg. (UE) 581/2010, applicato anche in Italia, fissa in 28 giorni il periodo massimo entro cui l'azienda deve scaricare i dati della carta del conducente. Verifica il testo vigente per il tuo caso concreto.
Almeno ogni 90 giorni. I 90 giorni sono la routine massima consentita; prima della cessione del veicolo, in caso di rimozione del tachigrafo o quando c'è il rischio di perdere dati, si scarica senza ritardo.
Per almeno 12 mesi dalla registrazione, in forma ordinata e inalterata: lo prevedono l'art. 33 del Reg. (UE) 165/2014 e l'art. 10 del Reg. (CE) 561/2006, con le modalità italiane di conservazione fissate dal DM 31 marzo 2006. I dati vanno esibiti su richiesta degli organi di controllo.
No. I 56 giorni riguardano i controlli su strada: dal 31 dicembre 2024 il conducente deve poter esibire le registrazioni della giornata in corso e dei 56 giorni precedenti (Reg. (UE) 2020/1054). Le scadenze di scarico restano 28 giorni per la carta del conducente e 90 giorni per la memoria di massa.
No. I dati scaricati vanno conservati e analizzati, così che le infrazioni vengano riconosciute e corrette. Un puro archivio senza analisi non dimostra che l'azienda ha organizzato, istruito e controllato come richiede l'art. 10 del Reg. (CE) 561/2006.
Il mancato scarico nei termini e la conservazione lacunosa sono sanzionati in via amministrativa, di regola a carico dell'azienda (famiglia dell'art. 174 del Codice della Strada); l'importo lo determina l'autorità competente. TachoAssist mostra promemoria e, per le infrazioni, una stima indicativa secondo le tabelle italiane – un orientamento, non un verbale.
Scadenze sotto controllo
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